V. Paolo Riverso, 7 - Aversa (CE)
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Istituita dal Decreto Sud, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 19 settembre 2023, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo economico e la coesione sociale delle delle regioni del Sud Italia nonchè delle aree svantaggiate della Sardegna ed Abruzzo. A partire dal primo gennaio 2024 e fino al 15 novembre 2024, le imprese che operano o si insediano nelle regioni del Mezzogiorno potranno beneficiare della Zona Economica Speciale (ZES) unica, che sostituirà le attuali otto ZES presenti nei territori meridionali.

A chi spetta
Tutte le imprese, comprese le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura, con esclusione per i soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonche’ ai settori creditizio, finanziario e assicurativo.

Intensità dell’agevolazione

RegioniPiccole imprese
(fino ai 50 milioni di investimento)
Medie imprese
(fino ai 50 milioni di investimento)
Grandi imprese
(e PMI oltre i 50 milioni di investimento)
Abruzzo (zone assistite)35%25%15%
Molise50%40%30%  
Sardegna50%40%30%  
Sardegna
(area transizione giusta)
60%50%40%
Campania60%50%40%  
Puglia60%50%40%  
Puglia
(area transizione giusta)
70%60%50%
Basilicata50%40%30%  
Calabria60%50%40%
Sicilia60%50%40%

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione.

Sono agevolabili i progetti di investimento di importo compresi da 200.000 a 100 milioni di euro.

Spese ammissibili

Acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva.

Gli investimenti in beni immobili strumentali sono agevolabili anche se riguardanti beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un’attività economica, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, punti 49, 50 e 51, e 14 del regolamento (UE) n. 651/2014., del 17 giugno 2014.

Ai fini della determinazione del momento in cui gli investimenti si considerano effettuati e del valore dei beni agevolabili si tiene conto delle disposizioni di cui agli articoli 109, commi 1 e 2, e 110 del Testo unico delle imposte sui redditi

Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.

Modalità di accesso all’agevolazione

Invio domande dal 12 giugno al 12 luglio 2024